Oggiono: sostanza illecita nelle carni, ma era colpa del fornitore. Imputato assolto

Oltre al danno la beffa: non solo nell'agosto 2015 la Ripamonti Carni S.r.l. di Oggiono si era ritrovata a dover ritirare dal mercato una partita di carne di vitello di razza frisona perchè risultata positiva all'Amoz, un metabolita del furaltadone, sostanza antibiotica la cui somministrazione è vietata, ma il proprietario dell'azienda ha anche dovuto affrontare un procedimento penale a suo carico ai sensi della Legge 30 aprile 1962 numero 283.
Dal campione di un muscolo dei 40 vitelli passati per il macello Ripamonti il 24 agosto del 2015 è risultato che uno dei bovini sarebbe stato trattato con furaltadone, il cui uso in veterinaria non è consentito dal 1993 perchè considerato dalla agenzia europea del farmaco altamente nocivo per l'uomo.
Giuseppe Ripamonti, presidente del consiglio d'amministrazione dell'impresa, unico imputato nel processo si è difeso quest'oggi nell'aula del palazzo di giustizia di Lecco dalle accuse affermando che l'allevatore, proveniente dalla provincia di Bergamo, avrebbe rilasciato alla Ripamonti tutta la documentazione prevista in cui "dichiara che i vitelli non sono stati trattati" nei 90 giorni precedenti, per cui aveva proceduto alla macellazione. Solo nei successivi controlli veterinari, che vengono effettuati quotidianamente su ogni capo di bestiame, è emersa la presenza della sostanza illecita.
Ad avvallare la versione di Ripamonti la consulenza tecnica chiamata dall'avvocato Casini, difensore dell'imputato, che ha evidenziato come la responsabilità sia da imputare al fornitore del bestiame, "in quanto l'unico modo per rilevare la presenza del metabolita nel muscolo è che l'animale abbia ingerito direttamente il furaltadone, mediante acqua o foraggio". I diversi testimoni chiamati a fornire la loro versione dei fatti hanno tutti sottolineato come l'impresa oggionese rispetti in modo ineccepibile tutte le norme di sicurezza e di igiene stabilite dalla legge.
Terminata la fase istruttoria, il Vpo Mattia Mascaro ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo, in quanto il reato contestatogli è di natura colposa, e la difesa si è associata alla richiesta della pubblica accusa. Il giudice Enrico Manzi ha confermato l'assoluzione con formula piena dell'imputato.
B.F.
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