Il Dizionario del referendum/5. Cosa significa “quesito referendario”?
Il quesito referendario è la domanda a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un “sì” o con un “no”. In caso di referendum abrogativi ai sensi dell’art. 75 Cost., con la risposta positiva si vuole cancellare una legge ordinaria, mentre con quella negativa conservarla. In caso di referendum confermativi ai sensi dell’art. 138 Cost., con la risposta positiva si vuole che una legge costituzionale, votata dal Parlamento solo a maggioranza semplice, diventi efficace, mentre con quella negativa si vuole la conservazione della Costituzione così come è.
Il referendum per cui voteremo il 22/23 marzo è del secondo tipo e riguarda la riforma della parte della Costituzione che disciplina la magistratura ordinaria (sul punto vedi prima puntata).

Inizialmente la richiesta di referendum è stata presentata dai Parlamentari, sia di maggioranza, sia di opposizione, formulando un quesito non rispettoso di quanto previsto dalla legge. Infatti, confondendo la nozione di legge costituzionale (cioè di rango costituzionale ma diversa dalla Costituzione) e legge di revisione della Costituzione (cioè di modifica di specifici articoli della Carta costituzionale), il testo contrastava con i criteri espressamente stabiliti dall’art. 16 della Legge n. 352 del 1970, non dando conto chiaramente degli articoli della Costituzione soggetti a modifica.
Per questo l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, quando ha valutato l’ammissibilità della richiesta fatta successivamente da 500 mila elettori, con l’ordinanza del 6 febbraio 2026 ha ritenuto preferibile il testo del quesito proposto da questi ultimi, perché rispettoso del citato art. 16. Dunque, dovremo rispondere alla seguente domanda: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
La modifica del quesito ha fatto sorgere il dubbio che dovesse essere rispettato il termine di almeno 50 giorni previsto dall’art. 15 comma 2° della Legge n. 352 del 1970, che avrebbe comportato lo slittamento della data già fissata. Tuttavia, ritenendo che si tratti di una semplice precisazione del quesito e non di una vera e propria modifica, il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica hanno ritenuto di confermare lo svolgimento della consultazione referendaria nei giorni del 22 e 23 marzo.
Tali vicissitudini, esposte in modo ultrasintetico ed asettico, hanno sullo sfondo complesse questioni giuridiche e politiche. Tuttavia, basti sapere che finalmente abbiamo un quesito ed una data definitiva.
Per saperne di più, leggete la prossima puntata.
Il referendum per cui voteremo il 22/23 marzo è del secondo tipo e riguarda la riforma della parte della Costituzione che disciplina la magistratura ordinaria (sul punto vedi prima puntata).

Inizialmente la richiesta di referendum è stata presentata dai Parlamentari, sia di maggioranza, sia di opposizione, formulando un quesito non rispettoso di quanto previsto dalla legge. Infatti, confondendo la nozione di legge costituzionale (cioè di rango costituzionale ma diversa dalla Costituzione) e legge di revisione della Costituzione (cioè di modifica di specifici articoli della Carta costituzionale), il testo contrastava con i criteri espressamente stabiliti dall’art. 16 della Legge n. 352 del 1970, non dando conto chiaramente degli articoli della Costituzione soggetti a modifica.
Per questo l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, quando ha valutato l’ammissibilità della richiesta fatta successivamente da 500 mila elettori, con l’ordinanza del 6 febbraio 2026 ha ritenuto preferibile il testo del quesito proposto da questi ultimi, perché rispettoso del citato art. 16. Dunque, dovremo rispondere alla seguente domanda: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
La modifica del quesito ha fatto sorgere il dubbio che dovesse essere rispettato il termine di almeno 50 giorni previsto dall’art. 15 comma 2° della Legge n. 352 del 1970, che avrebbe comportato lo slittamento della data già fissata. Tuttavia, ritenendo che si tratti di una semplice precisazione del quesito e non di una vera e propria modifica, il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica hanno ritenuto di confermare lo svolgimento della consultazione referendaria nei giorni del 22 e 23 marzo.
Tali vicissitudini, esposte in modo ultrasintetico ed asettico, hanno sullo sfondo complesse questioni giuridiche e politiche. Tuttavia, basti sapere che finalmente abbiamo un quesito ed una data definitiva.
Per saperne di più, leggete la prossima puntata.
Dario Colasanti


















