Missaglia: l'autorizzazione allo scarico delle acque industriali era scaduta. Imputato assolto

Assolto perchè il fatto non sussiste, L.R., titolare di una società di autodemolizioni con sede a Missaglia, imputato per lo scarico senza autorizzazione, di acque reflue industriali (articolo 137 dl 152/06). I fatti risalgono al 2009 quando a seguito di un sopralluogo effettuato in azienda dall'Arpa, emerse che l'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche era scaduta. Questa mattina in tribunale a Lecco, davanti al giudice Gianmarco De Vincenzi, hanno sfilato due testi: Paola Bossi dell'Arpa Lecco e Luciano Tovazzi, dirigente in Provincia.
''Nel periodo dei fatti effettuammo un controllo nelle aziende che esercitavano trattamento di rifiuti, a seguito di una convenzione stipulata con la Provincia di Lecco - ha spiegato la Bossi, all'epoca responsabile organizzativa in Arpa - e andammo anche a Missaglia nel giugno 2009''.
Durante il controllo presso la ditta di autodemolizioni, emerse appunto che l'azienda operava nonostante l'autorizzazione allo scarico delle acque fosse scaduta. Secondo la legge infatti, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione andava presentata un anno prima della scadenza. La dirigente Arpa ha spiegato che vennero comunque attivate fin da subito le procedure per regolarizzare la questione, già nel luglio 2009 e poi ancora nell'agosto 2010.
Gli avvocati della difesa, durante il dibattimento, hanno specificato che l'azienda non impiegava acqua nel ciclo produttivo, si trattava semplicemente di acque meteoriche utilizzate per operazioni di lavaggio esterno.
Tesi confermata anche dal dirigente della Provincia Luciano Tovazzi. In ultimo ha deposto come teste l'ingegner Rossini, consulente dell'azienda missagliese per i settori di ambiente e sicurezza. ''Quando venne effettuata l'ispezione dall'Arpa fui contattato per operare in modo da adempiere alle prescrizioni. La titolare era però sorpresa perchè pensava che il rinnovo andasse fatto un anno dopo la scadenza''. Il Pm Pietro Bassi ha chiesto per l'imputato l'assoluzione in quanto il fatto non costituisce reato, a causa di un errore nelle interpretazione delle scadenze. Tesi accolta dal giudice che ha assolto L.R.
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