Cremella: vietato sbattere tappeti in strada o urlare dopo le 22 nel regolamento di P.L.

Vietato mangiare (e dormire) sotto i portici, sbattere tappeti o strofinacci se si vive dinnanzi ad una strada pubblica, cantare o peggio ancora urlare, dopo le ore 22 (se non in possesso di una specifica autorizzazione) e ancora abbandonare o lasciare incustoditi oggetti ed effetti personali.
Si tratta di alcuni dei divieti contenuti all'interno del nuovo regolamento di polizia urbana del comune di Cremella. Un documento discusso durante l'ultima seduta di consiglio e redatto dall'ufficio di Polizia locale della Brianza collinare agli ordini del comandante Antonio Sberna.
L'amministrazione guidata dal sindaco Ave Pirovano ha ritenuto infatti opportuno dotarsi di un nuovo regolamento di polizia locale, dal momento che quello in vigore risaliva addirittura al 1953.
Un documento piuttosto corposo che - in linea con quanto disposto anche dai comuni limitrofi come ad esempio Barzanò- contiene una lunga serie di prescrizioni rivolte a cittadini e non, che si trovano a transitare per il territorio di Cremella. In esso sono previste naturalmente anche delle sanzioni - spesso salate - in caso si decida, volontariamente o meno, di non rispettare uno dei divieti in esso contenuti.

Immagine di repertorio del consiglio comunale di Cremella

Per quel che concerne la manutenzione degli edifici e delle aree, i cittadini sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. L'amministrazione comunale potrà, per motivi di igiene pubblica e decoro, disporre che i proprietari di immobili provvedano a loro spese alla posa di idonei dissuasori atti a garantire, l'allontanamento dei volatili. In caso contrario sono previste multe sino a 450 euro.
Si rischia invece una sanzione sino a 300 euro - oltre all'obbligo della messa in pristino - se si mettono i piedi sulle panchine comunali e se si collocano volantini o manifesti su pali della luce, oppure su edifici privati prospicienti alla pubblica via. E' inoltre vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio. In questo caso la sanzione massima prevista è di 150 euro. Inoltre l'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
Veniamo ora alla parte dedicata alla tutela della quiete.Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è soggetto anche l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili, vietati dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 divieto assoluto di praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare. Per quanto riguarda invece le attività e le lavorazioni rumorose, comprese le attività di cantiere, in linea con la classificazione acustica del territorio comunale, qualora adottata, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 marzo e dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nel periodo compreso fra il 1 aprile al 30 settembre.
Limitazioni previste anche per i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo; essi infatti devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. Una parte corposa del regolamento infine è dedicata alla ''custodia, tutela e pascolo degli animali''.
A questo proposito viene imposto il divieto di impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle restanti abitazioni. E poi ancora depositare cibo, ciotole o mangiatoie sulla pubblica via al fine di cibare gli animali vaganti, oppure condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade. Per quanto riguarda i cani, i proprietari hanno l'obbligo di iscriverli all'anagrafe canina, conducendoli con apposito guinzaglio (a una lunghezza non superiore ai due metri).
Vi è poi un capitolo finale tutto dedicato al commercio su aree pubbliche, con precise disposizioni anche sulla somministrazione di alimenti e bevande e sull'esposizione dei prezzi. Secondo il regolamento non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno due giorni prima dell'inizio della attività.
Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo.
Giro di vite anche per la vendita di materiale pornografico ad una distanza inferiore a 100 metri da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale.
Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, scuole, palestre e cimiteri. In caso contrario è prevista una sanzione fino a 450 euro.
Il documento è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale cremellese ed entrerà in vigore al termine del periodo di pubblicazione.
G. C.
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