Crocifisso: la legge c'è...oppure no?



Mi dispiace contraddirla Sig. direttore ma non mi ritengo disinformato come da lei affermato in risposta al mio intervento del 24.11.2009. Infatti l'esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche viene disposta mediante circolare con riferimento alla Legge Lanza del 1857 per la quale l'insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell'istruzione cattolica, posto che quella era la religione di Stato. L'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante "Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza", che recita: "Prescrivo che nelle aule d'udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà  il Re sia restituito il crocifisso , secondo la nostra tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità  e giustizia. I capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni Comunali affinchà© quanto esposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte quale si conviene all'altissima funzione della giustizia". In materia scolastica si ricordano, le norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 del 1924 (relativamente agli istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 1928 (relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni aula abbia il crocifisso. Con parere n. 63 del 1988, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell'art 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l'allegato C del R.D. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica. Ha argomentato il Consiglio di Stato: premesso che crocifisso , o più esattamente la Croce , a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà  e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare - continua il Consiglio di Stato - che la Costituzione Repubblicana , pur assicurando pari libertà  a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il crocifisso , per i principi che evoca e dei quali si è già  detto, fa parte del patrimonio storico". Infine in tempi più recenti vorrei citare quanto esposto dal d.lgs 297/94in cui all'art. 107, nell'elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l'arredo si fa riferimento esplicito all'attrezzatura, l'arredamento e il materiale da gioco per la materna. In modo più chiaro ed esplicito l'art. 159 stabilisce "Spetta ai comuni prevedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari...". L'art. 190 stabilisce che "i Comuni sono tenuti a fornire l'arredamento" dei locali delle scuole medie. Si può quindi affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, specificate dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici. Quindi riassumendo e rispondendo brevemente a quanto da lei dichiarato ribadisco che l'esposizione del Santo crocefisso è stata sancita da un Regio Decreto e successivamente confermato dal parere del Consiglio di Stato i quali riferimenti sono stati sovraesposti. Tanto dovevo per una doverosa precisazione, da cattolico informato!
Cordiali saluti.

Nicola Corti - Oggiono









Cortese signor Corti, nessun dubbio che lei sia un cattolico informato. Qualche dubbio residua circa la sua attitudine a distinguere tra informazioni esatte e informazioni sbagliate.


Brevemente, perchà© la noia è in agguato e il Crocifisso sta sbadigliando, rispondo in ordine cronologico con i testi normativi da lei citati:


1) La legge Lanza del 1957 è abrogata.


2) l`ordinanza ministeriale 11.11.1923 n.250 non ha valenza di legge, ma di semplice indirizzo.


3) idem per la circolare del ministro Rocco 20.5.1926 n. 2134/1867.


4) il Regio Decreto 965 del 1924 che all`articolo 118 recita " Ogni Istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l`immagine del Crocifisso e il ritratto del Re " è stato abrogato con Dl 25.6.2008 n.112 e ripristinato con Dl 22.12.2008 n.200 ( a dimostrazione che la legge taglia leggi del ministro Calderoli è un indistricabile pasticcio ). Ma anche in questo caso non si tratta di provvedimento avente portata di legge erga omnes, ma di ordinamento interno dell`Istituzione scolastica. Infatti il Regio Decreto titola " Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media ". Lei potrebbe avere ragione - sempre e solo a livello di ordinamento interno e non legislativo - se a Oggiono operasse un Regio Istituto scolastico di istruzione secondaria. Mi dica se c`è e se in ogni aula è esposta l`immagine del Re.Se il Re non è appeso al muro non lo deve essere neppure il Crocifisso. Questo dice il Regio Decreto e siccome la Monarchia nel 1946 ha traslocato........


5) idem per il Regio Decreto 26.4.1928 n.1297 che all`articolo 119 e all`allegato C si limita ad elencare le suppellettili di cui è composta ogni aula scolastica. E tra queste ( Dio sia lodato! ) il crocifisso non c`è.


6)Il Dlgs 297/1994 non ha alcuna attinenza alla questione da lei sollevata se non per l`aspetto che lei sgradevolmente evidenzia in neretto e sottolinea quasi fosse un titolo di merito ( ma possibile che non via sia un prete che s`incazza !!!! ) di considerare il Crocifisso alla stregua di un vaso di fiori o della gamba di una scrivania.


Perchà© si tolga definitivamente dalla mente il convincimento, condiviso dal sindaco Ferrari, dell`esistenza di una o più leggi dello Stato che impongono l`esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, si legga la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile n.15614 del 10.7.2006 di cui le evidenzio la massima. Dopo averla letta capirà  che cosa significa dirsi informato. E che Dio l`abbia in gloria!


Con simpatia.


 


A.F.


 


 


cassazione.jpg




Invia un messaggio alla redazione

Il tuo indirizzo email ed eventuali dati personali non verranno pubblicati.