Scuola, Comune e famiglie: tutti devono fare la propria parte
Articolo: Casatenovo: ancora sulla scuola e i servizi
Messaggio: In relazione alle difficoltà segnalate dalle famiglie per la presenza di "buchi" orari / uscite anticipate nei primi giorni dell'anno scolastico che hanno infervorato il dibattito su questa testata, ho voluto effettuare una ricerca mediante IA riguardo agli obblighi giuridici dei tre attori coinvolti (Scuola - famiglia - amministrazione comunale). Ne scaturisce una precisa ripartizione di competenze fissata dalla legge.
1. L'ISTITUZIONE SCOLASTICA Cosa deve fare: Garantire la vigilanza effettiva per tutto l'orario che essa stessa comunica ufficialmente.
Limite: L'orario ridotto deve essere deliberato, motivato e comunicato alle famiglie con congruo anticipo (almeno 5 giorni secondo la prassi). Non può essere improvvisato giorno per giorno.
2. LA FAMIGLIA Cosa deve fare: Assumere la custodia e la cura del minore al di fuori dell'orario scolastico ufficiale. Limite: La famiglia non è tenuta a sopperire a disfunzioni organizzative non comunicate, ma è tenuta ad organizzarsi se la riduzione è stata legittimamente comunicata. Il disagio lavorativo, pur comprensibile, non sposta giuridicamente la responsabilità.
3. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Cosa deve fare: Garantire le funzioni di Ente Locale, non di sostituto della scuola o della famiglia. Limite: Il Comune non ha alcun obbligo giuridico di coprire gratuitamente i vuoti orari dovuti all'organizzazione scolastica. Può, su richiesta e in forma onerosa, attivare servizi di pre/post scuola o centri diurni temporanei, se previsto dal proprio bilancio.
CONCLUSIONE Il principio di "comunità educante" ha valore pedagogico, ma non ha valore sostitutivo della responsabilità legale.
La gestione dei buchi di inizio anno richiede quindi:
a) alla Scuola, massima tempestività di comunicazione e riduzione al minimo dei giorni a orario ridotto;
b) alle Famiglie, l'organizzazione privata della custodia al di fuori dell'orario comunicato;
c) al Comune, la disponibilità a valutare, se richiesto, l'attivazione di servizi integrativi straordinari a pagamento.
Dal mio punto di vista il confronto fin qui ospitato da questa testata appare più orientato a marcare una posizione che a risolvere il problema pratico.
Cordiali saluti
Messaggio: In relazione alle difficoltà segnalate dalle famiglie per la presenza di "buchi" orari / uscite anticipate nei primi giorni dell'anno scolastico che hanno infervorato il dibattito su questa testata, ho voluto effettuare una ricerca mediante IA riguardo agli obblighi giuridici dei tre attori coinvolti (Scuola - famiglia - amministrazione comunale). Ne scaturisce una precisa ripartizione di competenze fissata dalla legge.
1. L'ISTITUZIONE SCOLASTICA Cosa deve fare: Garantire la vigilanza effettiva per tutto l'orario che essa stessa comunica ufficialmente.
Limite: L'orario ridotto deve essere deliberato, motivato e comunicato alle famiglie con congruo anticipo (almeno 5 giorni secondo la prassi). Non può essere improvvisato giorno per giorno.
2. LA FAMIGLIA Cosa deve fare: Assumere la custodia e la cura del minore al di fuori dell'orario scolastico ufficiale. Limite: La famiglia non è tenuta a sopperire a disfunzioni organizzative non comunicate, ma è tenuta ad organizzarsi se la riduzione è stata legittimamente comunicata. Il disagio lavorativo, pur comprensibile, non sposta giuridicamente la responsabilità.
3. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Cosa deve fare: Garantire le funzioni di Ente Locale, non di sostituto della scuola o della famiglia. Limite: Il Comune non ha alcun obbligo giuridico di coprire gratuitamente i vuoti orari dovuti all'organizzazione scolastica. Può, su richiesta e in forma onerosa, attivare servizi di pre/post scuola o centri diurni temporanei, se previsto dal proprio bilancio.
CONCLUSIONE Il principio di "comunità educante" ha valore pedagogico, ma non ha valore sostitutivo della responsabilità legale.
La gestione dei buchi di inizio anno richiede quindi:
a) alla Scuola, massima tempestività di comunicazione e riduzione al minimo dei giorni a orario ridotto;
b) alle Famiglie, l'organizzazione privata della custodia al di fuori dell'orario comunicato;
c) al Comune, la disponibilità a valutare, se richiesto, l'attivazione di servizi integrativi straordinari a pagamento.
Dal mio punto di vista il confronto fin qui ospitato da questa testata appare più orientato a marcare una posizione che a risolvere il problema pratico.
Cordiali saluti
Patty


















